10. Estensioni garanzie per i Sacerdoti Fidei Donum
In aggiunta alle prestazioni di cui all'art. 9.1 "Ricovero"(vedi sezione 3), spetta all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per il viaggio aereo di andata e ritorno resi necessari per raggiungere il paese dove si trova l'ospedale nel quale avviene il ricovero. Tale rimborso viene riconosciuto dietro presentazione di certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera del paese di missione che dichiari l'inadeguatezza delle strutture locali per la patologia sofferta dall'Assicurato.
Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di ritorno nel paese di missione viene riconosciuto se effettuato entro 15 giorni dalla data dichiarata dal medico curante come compatibile per affrontare il viaggio aereo.
In aggiunta alle prestazioni di cui all'art. 9.2 "Prestazioni extra-ospedaliere" (vedi sezione 3), spetta all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per ogni tipo di esame clinico e di laboratorio, terapie specialistiche e trattamenti medici.
Per le prestazioni di cui sopra, il rimborso delle spese sostenute è effettuato fino alla concorrenza del massimale annuo a favore di ciascun Assicurato di euro 7.747.
Resta convenuto che, in caso di sinistro, qualora l'Assicurato si trovi all'estero, si intende delegato alla presentazione della denuncia, della relativa documentazione nonché alla definizione del sinistro, l'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, operante presso la Conferenza Episcopale Italiana.
Il servizio di Pagamento Diretto
Anche per i sacerdoti Fidei Donum è possibile attivare il pagamento diretto delle spese mediche/ospedaliere da parte dell'assicurazione, senza quindi dover anticipare alcuna spesa. Per le procedure operative per beneficiare di questo servizio, si veda la sezione 6/7