Scheda n. 5

Le spese relative all'abitazione e al trasloco

Di seguito riportiamo il testo integrale del Decreto 21/12/2007 - prot. gen. 4890/07 a firma del Vicario Generale che fornisce precise indicazioni sul tema.

L'Arcivescovo, nell'omelia per la Solennità di S. Carlo del 2007, ha richiamato la natura del servizio dei presbiteri alla diocesi, sottolineando la disponibilità a vivere l'esperienza del cambio ministeriale, e ha al tempo stesso preso atto delle «difficoltà di vario genere che la disponibilità alla destinazione ministeriale non poche volte incontra».


Tra queste difficoltà si segnalano, come meno rilevanti rispetto ad altri problemi ma comunque significative, le problematiche pratiche connesse al cambio di abitazione del sacerdote ed è per questo che già il Sinodo diocesano 47° così stabiliva: «nel caso del cambiamento di un incarico pastorale, si tengano pure in debita considerazione i problemi relativi alla sistemazione abitativa» (cost. 493 § 4).


Questa attenzione alle problematiche abitative era stata evidenziata nel mio decreto del 27 giugno 2006, in cui chiedevo che «in occasione del trasferimento dei presbiteri destinati alla cura pastorale» le parrocchie o comunità pastorali provvedessero a predisporre «le parti essenziali dell'arredamento della casa (quali ad es. la cucina, la sala da pranzo, armadi e altri articoli di uso corrente)».


Con questo nuovo provvedimento, sempre in attuazione delle disposizioni sinodali, intendo arricchire ulteriormente le indicazioni offerte allora affrontando il problema specifico del "trasloco". In questo modo vengono aggiornate, tenendo conto delle mutate circostanze e dell'esistenza oggi del sistema di sostentamento del clero, le lontane disposizioni della cost. 261 del Sinodo diocesano 45° (del 1951), formalmente non vigenti in questi anni perché non riprese dai documenti successivi, che erano peraltro limitate ai soli vicari parrocchiali trasferiti non su loro richiesta.


In concreto, con il presente atto si determina che tutte le parrocchie, le comunità pastorali e le altre realtà ecclesiali della diocesi, a partire dal primo gennaio 2008, sono chiamate a contribuire agli oneri relativi al trasloco dei presbiteri nel modo seguente:

  1. Sono a carico del sacerdote (che vi provvederà personalmente con gli opportuni aiuti volontari o a proprie spese) l'imballaggio del materiale contenuto nei mobili e il suo disimballaggio e sistemazione nella nuova abitazione.
  2. Sono a carico per metà della parrocchia/e o ente/i di partenza e per metà della parrocchia/e o ente/i di destinazione gli oneri relativi a:
    • smontaggio e rivestimento protettivo per il trasporto di mobili e lampadari;
    • trasporto di tutti i materiali (prelievo, posizionamento sul mezzo di trasporto, viaggio verso destinazione, scarico);
    • allocazione del materiale nel nuovo appartamento (con montaggio di mobili e lampadari e ritiro degli imballaggi vuoti).
       
  3. Per parrocchia/Ente si intende solo quello di impegno pastorale e non di semplice residenza (ad es. nel caso di un sacerdote destinato alla curia e a risiedere senza incarichi in una parrocchia, l'Ente di destinazione onerato sarà la diocesi e non la parrocchia). Nel caso di sacerdoti che terminano il loro servizio pastorale attivo (per es. parroci che si ritirano per età o malattia e diventano solo residenti), gli oneri sono a carico per intero della parrocchia/e o Ente/i di partenza.
  4. Nel caso in cui il trasferimento avvenga all'interno della stessa parrocchia (o comunità pastorale), per ragioni indipendenti dalla volontà del presbitero, gli oneri sono totalmente a carico della parrocchia stessa (o comunità pastorale).
  5. Per oneri si intende il pagamento del corrispettivo alla ditta specializzata (scelta in accordo con la parrocchia/e o Ente/i) e/o la messa a disposizione di mezzi e persone.

Nello stile di povertà che caratterizza la vita del presbitero le spese relative al trasferimento dovranno essere moderate, individuando modalità sobrie di trasloco che non gravino eccessivamente sui soggetti ecclesiali coinvolti e a tal fine la Curia arcivescovile studierà la possibilità di specifici accordi con alcune società di traslochi, individuando condizioni di particolare convenienza economica di cui potranno godere quanti (presbiteri, parrocchie o altri Enti, ...) lo riterranno opportuno.


I Vicari episcopali di Zona, con il supporto dell'Ufficio amministrativo diocesano, provvedano a diffondere le suddette determinazioni, valutandone nei singoli casi la concreta fattibilità e le implicazioni sul piano economico e dirimendo eventuali difficoltà interpretative o applicative.


Mentre affido le presenti disposizioni a tutti i sacerdoti, auspico che possano essere accolte dalle parrocchie e dalle altre realtà coinvolte con disponibilità, nel segno di un'autentica condivisione fraterna che non può non riguardare anche i concreti aspetti economici.



f.to Vicario Generale

f.to Cancelliere Arcivescovile