Scheda n. 4
L'assistenza domestica
- Il contributo è previsto per i soli sacerdoti personalmente titolari di regolare rapporto di lavoro con collaboratrice/collaboratore familiare e che documentino all'IDSC l'avvenuto versamento dei relativi contributi previdenziali. Il rimborso, eseguito dall'Istituto Centrale dietro presentazione del bollettino attestante il versamento all'INPS dei contributi previdenziali, è stabilito anche per il 2022 in misura pari al prodotto di euro 1,69 (misura oraria forfetaria) per il numero delle ore settimanali di lavoro, fino ad un massimo di 18 ore. Non vengono prese in considerazione situazioni diverse da quelle sopra indicate (es. sacerdote che usufruisce del servizio di pulizia da parte di personale retribuito dalla Parrocchia o dall'Ente). Il contributo viene assoggettato a IRPEF.
- Il contributo non può riguardare comunità religiose né singoli sacerdoti religiosi, a meno che questi vivano da soli nella Parrocchia loro affidata senza poter usufruire dei servizi della loro comunità.
- Coloro che hanno già avuto il riconoscimento del diritto a ricevere il contributo negli anni scorsi debbono continuare a inviare all'IDSC la documentazione dei versamenti contributivi con le cadenze solite (entro il 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 30 ottobre).
- Coloro invece che ritenessero di avere i requisiti per il riconoscimento del diritto al contributo, ma non ne avessero finora presentato richiesta, debbono prendere contatto con l'IDSC per le opportune informazioni e istruzioni (si veda Circolare informativa di seguito riportata).
- E' previsto un contributo anche per le case del clero o altre strutture diocesane che ospitano sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento o di previdenza integrativa. In tal caso la misura mensile del contributo è pari ad euro 65,00 per ciascun sacerdote ospitato; tale contributo deve essere scomputato dalla retta versata per i servizi ricevuti.
- Si tenga presente che anche per i sacerdoti vale l'agevolazione fiscale in materia di collaborazione domestica, consistente nella possibilità di dedurre, fino a un tetto massimo di euro 1.549,37, i contributi previdenziali versati per la collaboratrice/il collaboratore familiare.
Di seguito sono riportati: